Gli obblighi secondo l’art. 26 Dlg.s 81/08

Chiunque operi nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro si è confrontato o si confronta continuamente con i lavori in appalto, siano essi lavori, servizi o forniture.
In questo breve articolo affronteremo i lavori in appalto rientranti nel Titolo I.

Tralasciando le varie definizioni del caso e i campi di applicazione, quali sono gli obblighi cui deve adempiere il datore di lavoro committente, nel momento in cui decide di appaltare una delle tre fattispecie di cui sopra?

Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, sia questo impresa o lavoratore autonomo.

Per fare ciò l’art. 26 del D.lgs.81/08 prevede la richiesta del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e una autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Tutto questo in attesa di un decreto che stabilisca le modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale. Riteniamo comunque che tale documentazione debba essere integrata con attestati di formazione, dichiarazioni di conformità e controlli dei macchinari usati, idoneità sanitarie e tutti i documenti del caso in base ai lavori oggetto dell’appalto, così da garantire l’individuazione dell’appaltatore adeguato.

Ad avvalorare quanto affermato riportiamo un estratto della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081: […]“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a)scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa  […]“

 

Fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Questo secondo punto è di fondamentale importanza poiché il coordinamento e la cooperazione, che sono le fondamenta della gestione delle interferenze, devono essere realizzati sulla base delle informazioni che si sono scambiati, preventivamente, i datori di lavoro coinvolti nell’appalto.

A tal proposito consigliamo ai committenti di redigere un documento che riepiloghi i rischi presenti nei reparti delle loro aziende e farlo integrare con i rischi che la presenza dell’azienda appaltatrice possa comportare; ciò permette quindi di avere già un’analisi preliminare dei rischi interferenti, alla quale seguirà un’analisi approfondita degli stessi che permetterà la redazione del “DUVRI definitivo” e la successiva stipula del contratto di appalto.

Nei casi in cui non sia necessaria la redazione del DUVRI (art. 3-bis) rimangono, comunque, in capo al datore di lavoro committente gli obblighi indicati ai punti 1) e 2) di cui sopra, pertanto andrà sempre valutata l’idoneità tecnico professionale e dovranno essere sempre fornite informazioni in merito ai rischi specifici del committente e alle misure di emergenza adottate.

 

 

Per approfondire gli argomenti appena accennati consigliamo consultazione della seguente sitografia:

Procedura per la gestione dei lavori in appalto. http://www.duvri8108.it/