benessere aziendale

La sicurezza sul lavoro e i benefici aziendali

Investimento in sicurezza: componente fondamentale del successo di un’azienda

È  noto ormai quanto la sicurezza sul lavoro sia un fattore che influisce in maniera incisiva sul benessere di un lavoratore e sulla salvaguardia della sua salute, nonché della sua vita.

Ma si parla sempre poco di quanto quella stessa sicurezza sia una componente fondamentale del successo di un’azienda: fattore che contribuisce a dimostrare la responsabilità sociale di un’impresa, must have indispensabile in un’epoca in cui il sociale e la reputazione aziendale la fanno da padrona.

Un buon investimento in sicurezza:

  • Protegge e arricchisce l’immagine e il valore del marchio;
  • Aiuta ad ottimizzare la produttività dei lavoratori;
  • Fa aumentare l’impegno dei dipendenti nei confronti dell’azienda;
  • Crea una forza lavoro più competente e più sana;
  • Riduce i costi aziendali e le interruzioni delle attività;
  • Incoraggia la forza lavoro a rimanere in attività più a lungo;

L’investimento in sicurezza nelle piccole, medie e grandi aziende

Le differenze di strategia di investimento in sicurezza variano tra piccola, media e grande azienda e, soprattutto nella grande impresa, è ormai appurato che il successo societario passa anche per la sua reputazione sociale.

Molte sono le aziende che hanno compreso i vantaggi effettivi che derivano da un idoneo investimento in sicurezza, integrato in un modello di strategia imprenditoriale.

Anche dalle piccole aziende si iniziano ad avere barlumi di novità; l’impatto di un piano strategico di sicurezza aziendale è rilevante soprattutto per loro e genera maggiore produttività ed efficienza, accrescendo la competitività e garantendo una minore interruzione dell’attività, dovuta a una minor perdita di dipendenti validi.

Il benessere aziendale legato ad una maggiore produttività

Il 60% delle imprese che interrompono la propria attività  per più di nove giorni chiude i battenti. Questo per dire che i costi umani e aziendali di un infortunio o un incidente mortale sono immensi.

Quindi, quello che un imprenditore dovrebbe fare, è valutare seriamente che peso ha la perdita di un proprio dipendente o una sua malattia sul rendimento aziendale e se la sua impresa reggerebbe un impatto del genere.

La cosa certa è che una buona politica interna sulla salute e sul benessere dei propri dipendenti porta all’azienda un benessere anche generale, che ricade su tutto il rendimento dell’impresa e sulla propria reputazione.

Investite in sicurezza e non solo perché ve lo richiede la legge.

Esigete il meglio per i vostri dipendenti perché sono il motore della vostra azienda.

 

Per info sui nostri corsi potete chiamare lo 0744811438 o scrivere a formazione@secur3level.it

duvri4

Datore di lavoro e DUVRI

Gli obblighi secondo l’art. 26 Dlg.s 81/08

Chiunque operi nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro si è confrontato o si confronta continuamente con i lavori in appalto, siano essi lavori, servizi o forniture.
In questo breve articolo affronteremo i lavori in appalto rientranti nel Titolo I.

Tralasciando le varie definizioni del caso e i campi di applicazione, quali sono gli obblighi cui deve adempiere il datore di lavoro committente, nel momento in cui decide di appaltare una delle tre fattispecie di cui sopra?

Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, sia questo impresa o lavoratore autonomo.

Per fare ciò l’art. 26 del D.lgs.81/08 prevede la richiesta del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e una autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Tutto questo in attesa di un decreto che stabilisca le modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale. Riteniamo comunque che tale documentazione debba essere integrata con attestati di formazione, dichiarazioni di conformità e controlli dei macchinari usati, idoneità sanitarie e tutti i documenti del caso in base ai lavori oggetto dell’appalto, così da garantire l’individuazione dell’appaltatore adeguato.

Ad avvalorare quanto affermato riportiamo un estratto della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081: […]“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a)scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa  […]“

 

Fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Questo secondo punto è di fondamentale importanza poiché il coordinamento e la cooperazione, che sono le fondamenta della gestione delle interferenze, devono essere realizzati sulla base delle informazioni che si sono scambiati, preventivamente, i datori di lavoro coinvolti nell’appalto.

A tal proposito consigliamo ai committenti di redigere un documento che riepiloghi i rischi presenti nei reparti delle loro aziende e farlo integrare con i rischi che la presenza dell’azienda appaltatrice possa comportare; ciò permette quindi di avere già un’analisi preliminare dei rischi interferenti, alla quale seguirà un’analisi approfondita degli stessi che permetterà la redazione del “DUVRI definitivo” e la successiva stipula del contratto di appalto.

Nei casi in cui non sia necessaria la redazione del DUVRI (art. 3-bis) rimangono, comunque, in capo al datore di lavoro committente gli obblighi indicati ai punti 1) e 2) di cui sopra, pertanto andrà sempre valutata l’idoneità tecnico professionale e dovranno essere sempre fornite informazioni in merito ai rischi specifici del committente e alle misure di emergenza adottate.

 

 

Per approfondire gli argomenti appena accennati consigliamo consultazione della seguente sitografia:

Procedura per la gestione dei lavori in appalto. http://www.duvri8108.it/

cantieri

I soggetti della sicurezza all'interno di un cantiere

Definizione di cantiere, classificazioni e soggetti della sicurezza

Se parliamo di cantieri ci vengono subito in mente immagini di operai che manovrano gru, impastatrici per il cemento e tanta sabbia, in breve un cantiere edile. In realtà però il termine cantiere ha un'accezione più ampia. Possiamo infatti distinguere il cantiere in:

  1. edile;
  2. impiantistico;
  3. navale;
  4. aeronautico.

Le norme in vigore, partendo dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, estendono molto di più questa definizione. Viene infatti definito cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

L'elenco dettagliato è riportato nell’Allegato X del decreto stesso e comprende:

  1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
  2. Le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  3. E solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La sicurezza nei cantieri

L’esecuzione dei lavori richiede sempre la massima attenzione perché tutti i cantieri comportano dei rischi. Ricordiamo infatti che l’edilizia è considerata “una delle attività da monitorare maggiormente”, perché soggetta spesso a rischi particolari (rischio di seppellimento o di sprofondamento, a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall’alto, da altezza superiore a 2 m).

Rispetto ad un’azienda all’interno del cantiere troviamo vari soggetti della sicurezza:

  • Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
  • Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti, in materia di sicurezza, ad esso attribuiti dal D.Lgs. n.81/2008. È una figura in ambito privato, dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano.
  • Responsabile unico del procedimento, R.U.P.: È un soggetto obbligatoriamente nominato dal committente per lavori pubblici. È inoltre il responsabile dei lavori nel caso di opere pubbliche. La legge n.241 del 07/08/1990 impone alle pubbliche amministrazioni la nomina di un responsabile del procedimento per ogni opera di loro competenza. Il responsabile dei lavori o R.U.P. ha il compito di sorvegliare sulla corretta regolarità dei lavori a nome del committente.
  • Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
  • Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. È un professionista che coordina le scelte progettuali al fine di garantire lavorazioni, nel pieno della sicurezza.
  • Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato. Le incompatibilità, di cui al precedente periodo, non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. È un professionista che coordina le fasi esecutive dell’opera al fine di garantire lavorazioni nel pieno della sicurezza.

  • Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
  • Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
  • Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
  • Impresa: attività economica professionale organizzata in un complesso lavorativo a cui è a capo il datore di lavoro, pubblico o privato.
  • Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.
  • Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

Il mondo delle costruzioni è soprattutto l'insieme delle persone che ci lavorano. Ogni figura professionale è importante per il completamento dell'opera, dal progettista all'addetto alla sicurezza sul cantiere, ma soprattutto per evitare accadimenti accidentali è fondamentale che tutte le figure sopra citate siano coordinate tra loro in maniera adeguata e che venga effettuata adeguata informazione e formazione sui rischi specifici del cantiere stesso.

datore di lavoro

Gli Obblighi del Datore di Lavoro sulla base delle Tipologie Contrattuali

In base alle tipologie contrattuali di assunzione si hanno differenti obblighi a carico del datore di lavoro, in materia di sicurezza?

La giurisprudenza ha affrontato più volte la correlazione tra tipologia contrattuale e obblighi del datore di lavoro, delineando linee operative che possono indirizzare facilmente i datori di lavoro su come gestire i lavoratori assunti con differenti tipologie contrattuali.

Prima di tutto è necessario rispolverare la definizione di “lavoratore” definita dall’art.2 del D.Lgs.81/08 che lo descrive come “… colui che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro […] esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”, da ciò si può dedurre che non è il tipo di contratto che determina l’applicazione o meno delle misure prevenzionistiche nei confronti dei lavoratori, bensì il fatto di essere esposti ad eventuali rischi; tant’è che lo stesso articolo successivamente elenca le figure che vengono equiparate ai lavoratori e per i quali dovranno essere applicate, in toto, le disposizioni del D.Lgs. 81/08.

Ci sono però alcune eccezioni come i telelavoratori o i lavoratori agili che meritano un approfondimento.

Per quanto riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (full o part time);
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Apprendisti;
  • Soci di cooperative o società;
  • Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi;
  • Gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;

Si applicano tutte le misure di tutela e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 quali formazione, informazione, consegna DPI, sorveglianza sanitaria (ove necessaria) ecc.

Obblighi del datore di lavoro verso i LAVORATORI SOMMINISTRATI

Discorso simile vale per i lavoratori somministrati per i quali il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Obblighi del datore di lavoro verso i LAVORATORI DISTACCATI

Per i distaccati tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Obblighi del datore di lavoro verso i TELELAVORATORI

Se all’interno dell’organizzazione aziendale sono presenti dei telelavoratori, cioè lavoratori che operano dalla propria abitazione, i datori di lavoro devono:

  • applicare le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 81/08;
  • le attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs.81/08 se fornite dal datore di lavoro;

  •  deve essere effettuata l’informazione e la formazione dei lavoratori come da accordo stato regioni 21/12/2011;
  • devono essere forniti DPI se necessari;
  • deve essere istituita la sorveglianza sanitaria se necessaria;
  • il datore di lavoro può accedere nell'abitazione del telelavoratore per verificare la corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro verso i LAVORATORI “AGILI”

Per quanto riguarda i lavoratori agili, cioè lavoratori che svolgono la loro attività senza doversi vincolare ad un luogo fisso, come può essere l’abitazione per il telelavoratore, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa, deve fornire un’informativa sui rischi e se necessario istituire la sorveglianza sanitaria; si precisa però che la normativa in tale ambito non risulta essere sufficientemente chiara e di conseguenza ogni caso dovrà essere valutato a parte basandosi soprattutto sull’accordo stipulato tra le parti.

Obblighi del datore di lavoro verso i VOLONTARI

Per i volontari del servizio civile o chi, a fronte di un mero rimborso spese, presta la propria attività in favore di associazioni sportive dilettantistiche vengono invece applicate le disposizioni di cui all’art.21 del D.Lgs. 81/08, quindi possono, con oneri a proprio carico, beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione.

Qualora i volontari svolgessero prestazioni nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

 

Bibliografia:

Testo Unico D.Lgs 81/2008

Testo Unico D.Lgs. 80/2015

Interpello n° 8/2014

Interpello n° 13/2013

 

 

Segui la Campagna Sociale

#DAIVALOREALLATUASICUREZZA

© 2019 Tutti i diritti riservati. Impresystem s.a.s. - P. IVA 1252140551