Scopriamo se le aziende possono o meno decidere di avere un medico competente e se, e in quali casi, ne possono fare a meno.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08, dice che tra gli obblighi delegabili del datore di lavoro, c’è la nomina del medico competente. Ma è obbligatorio per tutte le aziende avere un medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria? La risposta è scritta nell’art. 41 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, in cui viene esplicitato che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.
Un’altra domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono questi “casi previsti dalla normativa vigente”?
Si tratta delle situazioni in cui i lavoratori vengono esposti ai seguenti rischi:
A. movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori, ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo; (Art. 168 del D.Lgs.81/08)
B. videoterminali per un'attività complessiva di 20 ore settimanali; (Art. 176 del D.Lgs.81/08)
C. agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)(Art. 185 – 196 – 204 – 211 – 218 del D.Lgs. 81/08);
D. agenti chimici (Art. 229 del D.Lgs.81/08);
E. agenti cancerogeni e mutageni ( Art. 242 del D.Lgs.81/08);
F. amianto (Art. 259 del D.Lgs.81/08);
G. agenti biologici (Art. 279.281 del D.Lgs.81/08)
H. il lavoro notturno (D. Lgs. 532/99; D. Lgs. 66/03; D. Lgs. 112/2008)
H1 Addetti che svolgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere per almeno 80 giorni
all’anno (gli 80 giorni vanno riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time verticale);
H2 Addetti che volgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere del tempo di lavoro
impiegato in modo normale.
Per le aziende che applicano il CCNL Turismo o Terziario il “periodo notturno” di cui sopra è individuato come segue:
- nel CCNL Turismo – settore alberghiero dalle 23,30 alle 6,30;
- nel CCNL Turismo – settore pubblici esercizi dalle 23,00 alle 6,00;
- nel CCNL Terziario dalle 22,00 alle 6,00.
In tutti gli altri settori è necessario verificare se il CCNL di categoria ha definito il “periodo notturno”
In assenza di previsioni in merito, esso viene individuato ai sensi di legge dalle 24,00 alle 5,00;
I. le radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/1995)
J. il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del D. Lgs. 321/56)
K. lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
L. lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
M. verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
N. esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
O. addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).
Una volta nominato il medico competente, cosa comprende la sorveglianza sanitaria?
- Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni a svolgere una determinata mansione
- Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute lei lavoratori soggetti ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;
- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione del cambio mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro per tutti gli esposti ad agenti chimici pericolosi a livello superiore a quello di basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute come definito all'art. 224, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e ed integrazioni
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro
- Visita medica precedente alla ripresa al lavoro a seguito di un’assenza di durata superiore ai sessanta giorni