Scopriamo se le aziende possono o meno decidere di avere un medico competente e se, e in quali casi, ne possono fare a meno.

L’art. 18 del D.Lgs. 81/08, dice che tra gli obblighi delegabili del datore di lavoro, c’è la nomina del medico competente. Ma è obbligatorio per tutte le aziende avere un medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria? La risposta è scritta nell’art. 41 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, in cui viene esplicitato che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.
Un’altra domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono questi “casi previsti dalla normativa vigente”?
Si tratta delle situazioni in cui i lavoratori vengono esposti ai seguenti rischi:
A. movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori, ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo; (Art. 168 del D.Lgs.81/08)
B. videoterminali per un'attività complessiva di 20 ore settimanali; (Art. 176 del D.Lgs.81/08)
C. agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)(Art. 185 – 196 – 204 – 211 – 218 del D.Lgs. 81/08);

D. agenti chimici (Art. 229 del D.Lgs.81/08);
E.
agenti cancerogeni e mutageni ( Art. 242 del D.Lgs.81/08);
F. amianto (Art. 259 del D.Lgs.81/08);
G. agenti biologici (Art. 279.281 del D.Lgs.81/08)
H. il lavoro notturno (D. Lgs. 532/99; D. Lgs. 66/03; D. Lgs. 112/2008)
H1 Addetti che svolgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere per almeno 80 giorni
all’anno (gli 80 giorni vanno riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time verticale);
H2 Addetti che volgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere del tempo di lavoro
impiegato in modo normale.

Per le aziende che applicano il CCNL Turismo o Terziario il “periodo notturno” di cui sopra è individuato come segue:
- nel CCNL Turismo – settore alberghiero dalle 23,30 alle 6,30;
- nel CCNL Turismo – settore pubblici esercizi dalle 23,00 alle 6,00;
- nel CCNL Terziario dalle 22,00 alle 6,00.

In tutti gli altri settori è necessario verificare se il CCNL di categoria ha definito il “periodo notturno”
In assenza di previsioni in merito, esso viene individuato ai sensi di legge dalle 24,00 alle 5,00;
I. le radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/1995)
J. il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del D. Lgs. 321/56)
K. lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
L. lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
M. verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
N. esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
O. addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).

Una volta nominato il medico competente, cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

  1. Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni a svolgere una determinata mansione
  2. Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute lei lavoratori soggetti ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;

  1.  Visita medica su richiesta del lavoratore
  2. Visita medica in occasione del cambio mansione
  3. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro per tutti gli esposti ad agenti chimici pericolosi a livello superiore a quello di basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute come definito all'art. 224, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e ed integrazioni
  4. Visita medica preventiva in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro
  5. Visita medica precedente alla ripresa al lavoro a seguito di un’assenza di durata superiore ai sessanta giorni