In base alle tipologie contrattuali di assunzione si hanno differenti obblighi a carico del datore di lavoro, in materia di sicurezza?

La giurisprudenza ha affrontato più volte la correlazione tra tipologia contrattuale e obblighi del datore di lavoro, delineando linee operative che possono indirizzare facilmente i datori di lavoro su come gestire i lavoratori assunti con differenti tipologie contrattuali.

Prima di tutto è necessario rispolverare la definizione di “lavoratore” definita dall’art.2 del D.Lgs.81/08 che lo descrive come “… colui che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro […] esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”, da ciò si può dedurre che non è il tipo di contratto che determina l’applicazione o meno delle misure prevenzionistiche nei confronti dei lavoratori, bensì il fatto di essere esposti ad eventuali rischi; tant’è che lo stesso articolo successivamente elenca le figure che vengono equiparate ai lavoratori e per i quali dovranno essere applicate, in toto, le disposizioni del D.Lgs. 81/08.

Ci sono però alcune eccezioni come i telelavoratori o i lavoratori agili che meritano un approfondimento.

Per quanto riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (full o part time);
  • Lavoratori subordinati a tempo determinato;
  • Lavoratori intermittenti;
  • Apprendisti;
  • Soci di cooperative o società;
  • Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi;
  • Gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;

Si applicano tutte le misure di tutela e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 quali formazione, informazione, consegna DPI, sorveglianza sanitaria (ove necessaria) ecc.

Obblighi del datore di lavoro verso i LAVORATORI SOMMINISTRATI

Discorso simile vale per i lavoratori somministrati per i quali il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Obblighi del datore di lavoro verso i LAVORATORI DISTACCATI

Per i distaccati tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Obblighi del datore di lavoro verso i TELELAVORATORI

Se all’interno dell’organizzazione aziendale sono presenti dei telelavoratori, cioè lavoratori che operano dalla propria abitazione, i datori di lavoro devono:

  • applicare le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. 81/08;
  • le attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del Titolo III del D.Lgs.81/08 se fornite dal datore di lavoro;

  •  deve essere effettuata l’informazione e la formazione dei lavoratori come da accordo stato regioni 21/12/2011;
  • devono essere forniti DPI se necessari;
  • deve essere istituita la sorveglianza sanitaria se necessaria;
  • il datore di lavoro può accedere nell'abitazione del telelavoratore per verificare la corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro verso i LAVORATORI “AGILI”

Per quanto riguarda i lavoratori agili, cioè lavoratori che svolgono la loro attività senza doversi vincolare ad un luogo fisso, come può essere l’abitazione per il telelavoratore, il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa, deve fornire un’informativa sui rischi e se necessario istituire la sorveglianza sanitaria; si precisa però che la normativa in tale ambito non risulta essere sufficientemente chiara e di conseguenza ogni caso dovrà essere valutato a parte basandosi soprattutto sull’accordo stipulato tra le parti.

Obblighi del datore di lavoro verso i VOLONTARI

Per i volontari del servizio civile o chi, a fronte di un mero rimborso spese, presta la propria attività in favore di associazioni sportive dilettantistiche vengono invece applicate le disposizioni di cui all’art.21 del D.Lgs. 81/08, quindi possono, con oneri a proprio carico, beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione.

Qualora i volontari svolgessero prestazioni nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

 

Bibliografia:

Testo Unico D.Lgs 81/2008

Testo Unico D.Lgs. 80/2015

Interpello n° 8/2014

Interpello n° 13/2013