Definizione di cantiere, classificazioni e soggetti della sicurezza

Se parliamo di cantieri ci vengono subito in mente immagini di operai che manovrano gru, impastatrici per il cemento e tanta sabbia, in breve un cantiere edile. In realtà però il termine cantiere ha un'accezione più ampia. Possiamo infatti distinguere il cantiere in:

  1. edile;
  2. impiantistico;
  3. navale;
  4. aeronautico.

Le norme in vigore, partendo dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, estendono molto di più questa definizione. Viene infatti definito cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

L'elenco dettagliato è riportato nell’Allegato X del decreto stesso e comprende:

  1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
  2. Le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  3. E solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La sicurezza nei cantieri

L’esecuzione dei lavori richiede sempre la massima attenzione perché tutti i cantieri comportano dei rischi. Ricordiamo infatti che l’edilizia è considerata “una delle attività da monitorare maggiormente”, perché soggetta spesso a rischi particolari (rischio di seppellimento o di sprofondamento, a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall’alto, da altezza superiore a 2 m).

Rispetto ad un’azienda all’interno del cantiere troviamo vari soggetti della sicurezza:

  • Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
  • Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti, in materia di sicurezza, ad esso attribuiti dal D.Lgs. n.81/2008. È una figura in ambito privato, dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano.
  • Responsabile unico del procedimento, R.U.P.: È un soggetto obbligatoriamente nominato dal committente per lavori pubblici. È inoltre il responsabile dei lavori nel caso di opere pubbliche. La legge n.241 del 07/08/1990 impone alle pubbliche amministrazioni la nomina di un responsabile del procedimento per ogni opera di loro competenza. Il responsabile dei lavori o R.U.P. ha il compito di sorvegliare sulla corretta regolarità dei lavori a nome del committente.
  • Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
  • Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. È un professionista che coordina le scelte progettuali al fine di garantire lavorazioni, nel pieno della sicurezza.
  • Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato. Le incompatibilità, di cui al precedente periodo, non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. È un professionista che coordina le fasi esecutive dell’opera al fine di garantire lavorazioni nel pieno della sicurezza.

  • Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
  • Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
  • Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
  • Impresa: attività economica professionale organizzata in un complesso lavorativo a cui è a capo il datore di lavoro, pubblico o privato.
  • Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.
  • Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

Il mondo delle costruzioni è soprattutto l'insieme delle persone che ci lavorano. Ogni figura professionale è importante per il completamento dell'opera, dal progettista all'addetto alla sicurezza sul cantiere, ma soprattutto per evitare accadimenti accidentali è fondamentale che tutte le figure sopra citate siano coordinate tra loro in maniera adeguata e che venga effettuata adeguata informazione e formazione sui rischi specifici del cantiere stesso.