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Educare alla sicurezza. L'importanza del Fattore Umano

Gli incidenti accadono spesso per cause che esulano dall’avere tutto a norma. Vi siete mai chiesti perché e quali sono le motivazioni?

Nel campo della sicurezza sul lavoro sono molti i fattori che causano infortuni, ma quello di cui vi vogliamo parlare oggi è una motivazione che va al di là di elementi tecnici o accidentali. Si tratta di un errato approccio al concetto di sicurezza sul lavoro, da parte di lavoratori e datori di lavoro.

Ciò che dovrebbe essere chiaro, ma in realtà non lo è, è l'inefficacia di seguire cento corsi di formazione sulla sicurezza, se poi i lavoratori optano per la soluzione più semplice ma meno sicura, come può essere il mancato utilizzo di DPI oppure tralasciare le procedure di sicurezza, per velocizzare il lavoro.

Questo per ricordare a tutti noi che ci sono incidenti che accadono perché i dispositivi non sono a norma, ma ce ne sono tanti altri che si verificano perché si pensa sempre che “tutto andrà bene” e che “a noi non capiterà mai nulla di brutto”...ma non è così!

La  frase “Capo abbiamo sempre lavorato così ma non era mai successo niente” si sente troppe volte dopo un incidente sul lavoro, anche mortale.

Quindi di cosa stiamo parlando? Qual è il cuore del problema?

È un fatto ormai che le maggiori cause di infortunio sono dovute all’inosservanza delle regole, causata più che altro da fattori motivazionali, ed è il “FARLE RISPETTARE” da parte dei responsabili, la vera sfida. Creare nuove mentalità e nuovi approcci alla risoluzione di questa grave problematica è sicuramente la giusta strada da percorrere.

Quali sono i 3 fattori che causano infortuni sul lavoro?

1. Tecnici

2. Accidentali

3. Umani

Il fattore umano però è quello che occupa una posizione di predominanza rispetto agli altri. Non bisogna mai dimenticare che sono le persone a fare la differenza: le loro motivazioni, la loro concentrazione, i loro comportamenti sicuri e la loro responsabilità verso sé stessi e gli altri.

Tutti coloro che lavorano per la sicurezza aziendale hanno sicuramente l’obbligo di far applicare norme e fornire le protezioni necessarie, ma soprattutto devono saper trasmettere un cambiamento di approccio: incoraggiare i lavoratori, motivarli, accompagnarli verso il riconoscimento dei propri valori etici e quindi verso le scelta dei giusti atteggiamenti.

C'è bisogno di comunicazione, ascolto e riconoscimento di una vera e propria cultura aziendale della sicurezza, che parte dal datore di lavoro, per poi essere diffusa a tutti i dipendenti aziendali.

Solo così si riuscirà a raggiungere l’obiettivo zero infortuni.

 

 

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Datore di lavoro e DUVRI

Gli obblighi secondo l’art. 26 Dlg.s 81/08

Chiunque operi nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro si è confrontato o si confronta continuamente con i lavori in appalto, siano essi lavori, servizi o forniture.
In questo breve articolo affronteremo i lavori in appalto rientranti nel Titolo I.

Tralasciando le varie definizioni del caso e i campi di applicazione, quali sono gli obblighi cui deve adempiere il datore di lavoro committente, nel momento in cui decide di appaltare una delle tre fattispecie di cui sopra?

Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, sia questo impresa o lavoratore autonomo.

Per fare ciò l’art. 26 del D.lgs.81/08 prevede la richiesta del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e una autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Tutto questo in attesa di un decreto che stabilisca le modalità di verifica dell’idoneità tecnico professionale. Riteniamo comunque che tale documentazione debba essere integrata con attestati di formazione, dichiarazioni di conformità e controlli dei macchinari usati, idoneità sanitarie e tutti i documenti del caso in base ai lavori oggetto dell’appalto, così da garantire l’individuazione dell’appaltatore adeguato.

Ad avvalorare quanto affermato riportiamo un estratto della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081: […]“in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a)scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa  […]“

 

Fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Questo secondo punto è di fondamentale importanza poiché il coordinamento e la cooperazione, che sono le fondamenta della gestione delle interferenze, devono essere realizzati sulla base delle informazioni che si sono scambiati, preventivamente, i datori di lavoro coinvolti nell’appalto.

A tal proposito consigliamo ai committenti di redigere un documento che riepiloghi i rischi presenti nei reparti delle loro aziende e farlo integrare con i rischi che la presenza dell’azienda appaltatrice possa comportare; ciò permette quindi di avere già un’analisi preliminare dei rischi interferenti, alla quale seguirà un’analisi approfondita degli stessi che permetterà la redazione del “DUVRI definitivo” e la successiva stipula del contratto di appalto.

Nei casi in cui non sia necessaria la redazione del DUVRI (art. 3-bis) rimangono, comunque, in capo al datore di lavoro committente gli obblighi indicati ai punti 1) e 2) di cui sopra, pertanto andrà sempre valutata l’idoneità tecnico professionale e dovranno essere sempre fornite informazioni in merito ai rischi specifici del committente e alle misure di emergenza adottate.

 

 

Per approfondire gli argomenti appena accennati consigliamo consultazione della seguente sitografia:

Procedura per la gestione dei lavori in appalto. http://www.duvri8108.it/

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I soggetti della sicurezza all'interno di un cantiere

Definizione di cantiere, classificazioni e soggetti della sicurezza

Se parliamo di cantieri ci vengono subito in mente immagini di operai che manovrano gru, impastatrici per il cemento e tanta sabbia, in breve un cantiere edile. In realtà però il termine cantiere ha un'accezione più ampia. Possiamo infatti distinguere il cantiere in:

  1. edile;
  2. impiantistico;
  3. navale;
  4. aeronautico.

Le norme in vigore, partendo dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, estendono molto di più questa definizione. Viene infatti definito cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.

L'elenco dettagliato è riportato nell’Allegato X del decreto stesso e comprende:

  1. Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici);
  2. Le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche;
  3. E solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La sicurezza nei cantieri

L’esecuzione dei lavori richiede sempre la massima attenzione perché tutti i cantieri comportano dei rischi. Ricordiamo infatti che l’edilizia è considerata “una delle attività da monitorare maggiormente”, perché soggetta spesso a rischi particolari (rischio di seppellimento o di sprofondamento, a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall’alto, da altezza superiore a 2 m).

Rispetto ad un’azienda all’interno del cantiere troviamo vari soggetti della sicurezza:

  • Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
  • Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti, in materia di sicurezza, ad esso attribuiti dal D.Lgs. n.81/2008. È una figura in ambito privato, dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano.
  • Responsabile unico del procedimento, R.U.P.: È un soggetto obbligatoriamente nominato dal committente per lavori pubblici. È inoltre il responsabile dei lavori nel caso di opere pubbliche. La legge n.241 del 07/08/1990 impone alle pubbliche amministrazioni la nomina di un responsabile del procedimento per ogni opera di loro competenza. Il responsabile dei lavori o R.U.P. ha il compito di sorvegliare sulla corretta regolarità dei lavori a nome del committente.
  • Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
  • Coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori. È un professionista che coordina le scelte progettuali al fine di garantire lavorazioni, nel pieno della sicurezza.
  • Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) da lui designato. Le incompatibilità, di cui al precedente periodo, non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice. È un professionista che coordina le fasi esecutive dell’opera al fine di garantire lavorazioni nel pieno della sicurezza.

  • Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
  • Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.
  • Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
  • Impresa: attività economica professionale organizzata in un complesso lavorativo a cui è a capo il datore di lavoro, pubblico o privato.
  • Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.
  • Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

Il mondo delle costruzioni è soprattutto l'insieme delle persone che ci lavorano. Ogni figura professionale è importante per il completamento dell'opera, dal progettista all'addetto alla sicurezza sul cantiere, ma soprattutto per evitare accadimenti accidentali è fondamentale che tutte le figure sopra citate siano coordinate tra loro in maniera adeguata e che venga effettuata adeguata informazione e formazione sui rischi specifici del cantiere stesso.

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Medico Competente: quando è obbligatorio?

Scopriamo se le aziende possono o meno decidere di avere un medico competente e se, e in quali casi, ne possono fare a meno.

L’art. 18 del D.Lgs. 81/08, dice che tra gli obblighi delegabili del datore di lavoro, c’è la nomina del medico competente. Ma è obbligatorio per tutte le aziende avere un medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria? La risposta è scritta nell’art. 41 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, in cui viene esplicitato che la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.
Un’altra domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono questi “casi previsti dalla normativa vigente”?
Si tratta delle situazioni in cui i lavoratori vengono esposti ai seguenti rischi:
A. movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetitivi degli arti superiori, ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo; (Art. 168 del D.Lgs.81/08)
B. videoterminali per un'attività complessiva di 20 ore settimanali; (Art. 176 del D.Lgs.81/08)
C. agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i caso in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute)(Art. 185 – 196 – 204 – 211 – 218 del D.Lgs. 81/08);

D. agenti chimici (Art. 229 del D.Lgs.81/08);
E.
agenti cancerogeni e mutageni ( Art. 242 del D.Lgs.81/08);
F. amianto (Art. 259 del D.Lgs.81/08);
G. agenti biologici (Art. 279.281 del D.Lgs.81/08)
H. il lavoro notturno (D. Lgs. 532/99; D. Lgs. 66/03; D. Lgs. 112/2008)
H1 Addetti che svolgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere per almeno 80 giorni
all’anno (gli 80 giorni vanno riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time verticale);
H2 Addetti che volgono in periodo notturno almeno 3 ore giornaliere del tempo di lavoro
impiegato in modo normale.

Per le aziende che applicano il CCNL Turismo o Terziario il “periodo notturno” di cui sopra è individuato come segue:
- nel CCNL Turismo – settore alberghiero dalle 23,30 alle 6,30;
- nel CCNL Turismo – settore pubblici esercizi dalle 23,00 alle 6,00;
- nel CCNL Terziario dalle 22,00 alle 6,00.

In tutti gli altri settori è necessario verificare se il CCNL di categoria ha definito il “periodo notturno”
In assenza di previsioni in merito, esso viene individuato ai sensi di legge dalle 24,00 alle 5,00;
I. le radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/1995)
J. il lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 del D. Lgs. 321/56)
K. lavoro in ambiente confinato (Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177)
L. lavori su impianti elettrici ad alta tensione (Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011)
M. verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15 giugno 2012 "Modifica al decreto 6 ottobre 2009")
N. esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall'Intesa Stato Regione del 30 ottobre 2007
O. addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta (D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSEP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario).

Una volta nominato il medico competente, cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

  1. Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni a svolgere una determinata mansione
  2. Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute lei lavoratori soggetti ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione;

  1.  Visita medica su richiesta del lavoratore
  2. Visita medica in occasione del cambio mansione
  3. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro per tutti gli esposti ad agenti chimici pericolosi a livello superiore a quello di basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute come definito all'art. 224, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e ed integrazioni
  4. Visita medica preventiva in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro
  5. Visita medica precedente alla ripresa al lavoro a seguito di un’assenza di durata superiore ai sessanta giorni
PanoramicaPalco

"Ethics and safety life" L'importanza della ricerca anche per la Sicurezza sulLavoro

Riccardo Parca e il suo progetto di ricerca universitaria ai microfoni di Terni In Rete

Si chiama “Ethics and Safety Life” ed è il nostro progetto di ricerca in collaborazione con l’Università Niccolò Cusano di Roma, presentato al Cityplex Politeama di Terni, il 1 febbraio 2019.
L’obiettivo dello studio è quello di guidare i lavoratori in un percorso personale di riconoscimento di quei valori, che ogni persona possiede, e che sono alla base dell’agire di un individuo.

L’Amministratore della Secur3Level Riccardo Parca ha sviluppato negli anni una personale ed innovativa concezione della gestione e degli obiettivi che una formazione efficace deve avere, al fine di salvaguardare la vita del lavoratore. Per evitare l’errore umano è fondamentale strutturare un percorso individuale fatto di atteggiamenti, scelte, gestione della fatica e dello stress. Tutte competenze non tecniche a cui si devono aggiungere i valori etici trasmessi dalla famiglia e quelli personali e culturali. Da qui la necessità di studiare un protocollo efficace per la formazione del lavoratore che lo educhi fuori e dentro l’aula. La collaborazione con l'Università Niccolò Cusano nasce per colmare quel vuoto formativo che si potrà riempire solo affiancando ad una formazione tecnica anche un' educazione alle competenze cognitive e sociali della persona/lavoratore.

Quello che serve è capire che la capacità di scegliere di adottare un comportamento sicuro dipende sì dalla competenza tecnica acquisita, ma solo se questa è abbinata ad una corretta scala di valori dell’uomo/lavoratore. Solo quest’ultima può riuscire a condizionare la scelta. Poi ovviamente la capacità tecnica farà il resto” così Riccardo Parca, Amministratore della Secur3level, parla dell’importanza del fattore umano all’interno del settore della sicurezza sul lavoro e lo fa anche ai microfoni di Terni in Rete, nell’intervista che vi proponiamo di seguito.

Accanto al progetto di ricerca troviamo la Campagna Sociale #DAIVALOREALLATUASICUREZZA, che si compone di uno Spot - con protagonista l’attore ternano Riccardo Leonelli – workshop, convegni, contest scolastici, magliette etiche ed eventi collaterali.

 

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#DAIVALOREALLATUASICUREZZA

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